La bancarotta fraudolenta è un reato fallimentare, disciplinato dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Commette reato di bancarotta fraudolenta l’imprenditore che, dopo essere stato dichiarato fallito, simula o altera in modo ingannevole il patrimonio economico così da non ripagare i debiti contratti con i suoi creditori. Nel corso di questo articolo, approfondiremo il significato di bancarotta fraudolenta, distinguendola dalla bancarotta semplice, e ci soffermeremo sulle pene previste per il soggetto che compie tale reato.
Cos’è la bancarotta fraudolenta?
Esistono diverse tipologie di bancarotta fraudolenta, il presupposto comune a tutte è la dichiarazione di fallimento giudiziale da parte dell’imprenditore o della società a cui fa capo. Tale fallimento è in essere quando il debitore si trova in una condizione di insolvenza, ovvero non riesce più a adempiere alle proprie obbligazioni.
I soggetti attivi del reato
Possono rispondere del reato di bancarotta fraudolenta i seguenti soggetti:
- Imprenditori;
- Il direttore generale dell’azienda;
- I soci dichiarati falliti per estensione;
- Gli amministratori;
- I sindaci di società;
- Il liquidatore della società;
- I soci illimitatamente responsabili dichiarati falliti per estensione.
I soggetti sopracitati sono punibili per bancarotta fraudolente se durante, prima o dopo la sentenza di fallimento giudiziario hanno occultato, dissipato, distrutto, sottratto o falsificato in parte oppure del tutto i beni appartenenti al soggetto fallito oppure hanno dichiarato in modo ingannevole passività inesistenti al fine di non assolvere alle proprie obbligazioni e arrecando deliberatamente un danno ai creditori.
La bancarotta fraudolenta può essere reale o fittizia. Risulta reale nel caso in cui le condotte operate dal soggetto del reato sono finalizzate a produrre una concreta e reale riduzione del patrimonio personale, mentre è fittizia se tale diminuzione viene simulata attraverso azioni volte all’occultamento o camuffamento del patrimonio o di parte di esso.
I beni interessati dal reato non sono solo i beni di proprietà del fallito ma anche gli strumenti finanziari utili ad acquisire altri beni. In particolare, i beni oggetto del reato sono:
- Beni di proprietà;
- Avviamento e clientela dell’impresa;
- Beni immobili, mobili;
- Diritti di credito, contratti, comodati e diritti reali.
In conformità con la più recente giurisprudenza, possono essere annoverati tra i beni disponibili a livello patrimoniale anche quelli di derivazione illecita. In particolare la giurisprudenza contemporanea sostiene che per patrimonio si intende la “consistenza obiettiva, prescindendo dai modi della sua formazione”.
A seconda del soggetto che compie attivamente il reato, è possibile discernere tra bancarotta fraudolenta propria e impropria.
Bancarotta fraudolenta propria e impropria
La bancarotta fraudolenta si definisce propria quando il reato è commesso dall’imprenditore individuale o dai soci illimitatamente responsabili.
Mentre si realizza il reato di bancarotta fraudolenta impropria quando esso è posto in essere da soggetti che amministrano, controllano, gestiscono o fanno parte della societa, dunque nella fattispece liquidatori, institore (dirigente), amministratori delagati, direttori generali, revisori e membri del collegio sindacale.
Bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale
La bancarotta fraudolenta si distingue in due diverse ipotesi di reato: patrimoniale e documentale. A tali ipotesi di reato si aggiunge anche la bancarotta fraudolenta preferenziale. </p>
Bancarotta fraudolenta patrimoniale
La bancarotta fraudolenta patrimoniale è un reato di pericolo che viene a configurarsi nel caso in cui il soggetto che compie il reato disperda, sottragga, occulti o distrugga in parte o del tutto il proprio patrimonio, gravando sulla garanzia patrimoniale in capo ai creditori o causandone la perdita. La tutela riguarda il patrimonio.
La diminuzione del patrimonio può essere reale, nei casi in cui il soggetto del reato applichi una delle seguenti condotte sui beni posseduti:
- Distrazione: è circoscritta agli atti che conferiscono una destinazione diversa alle risorse finanziarie rispetto a quella stabilita;
- Distruzione: indica l’annientamento dei beni a livello materiale o giuridico;
- Dissipazione: quando i beni vengono volontariamente dilapidanti in spese eccessive o di pura sorta.
La diminuzione del patrimonio è, invece, fittizia in presenza di:
- Occultamento: nel caso in cui i beni patrimoniali vengano celati materialmente o mediante manovre giuridiche (come l’intestamento a terzi o le false vendite);
- Dissimulazione: ove il soggetto che compie il reato faccia credere che i propri beni siano proprietà di altri;
- Simulazione di passività inesistenti: questo tipo di condotta opera incrementando in modo fittizio le voci passive. </p>
Bancarotta fraudolenta documentale
La bancarotta fraudolenta documentale è un reato di danno che si configura nel caso in cui l’imprenditore o altri soggetti occultino o alterino la veridicità e la trasparenza di scritture o libri contabili. La tutela riguarda la veridicità delle scritture contabili.
Il soggetto del reato può applicare le seguenti condotte:
- Sottrazione: si ha con la sparizione dei dati contabili in modo che non possano essere acquisiti dall’organo di liquidazione giudiziaria;
- Falsificazione: nel caso in cui vengano redatte delle scritture difformi dal reale;
- Distruzione: quando i documenti vengono materialmente distrutti.
Bancarotta fraudolenta preferenziale
La bancarotta preferenziale si configura quando il soggetto del reato viola la par condicio creditorum, elargendo pagamenti in favore di singoli creditori a danno di altri. Questo reato può avvenire sia durante, sia prima e sia dopo la dichiarazione di fallimento giudiziaria.
Bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice: le differenze
La bancarotta può essere di due tipi: fraudolenta (ex articolo 216 della legge fallimentare) e semplice (ex articolo 217 della legge fallimentare). A distinguere le fattispecie di questi due reati entra in gioco l’elemento psicologico soggettivo del reato. Nel caso di bancarotta fraudolenta l’elemento psicologico è quello del dolo, nella bancarotta semplice invece la colpa. La bancarotta fraudolenta è più grave di quella semplice e per questo è punita con pene più severe. Nella bancarotta semplice manca l’elemento fraudolento e lesivo della condotta personale. All’imprenditore è imputabile per aver violato regole di gestione sperperando una parte del patrimonio in operazioni imprudenti; di condotta, nel caso non corretta tenuta delle scritture; o per aver tenuto comportamenti non prudenziali per ritardare il processo di liquidazione giudiziaria
Sia la bancarotta semplice che quella fraudolenta possono essere proprie e improprie. Come già citato in precedenza, si definisce propria se il soggetto che compie il reato è l’imprenditore individuale fallito, impropria se l’illecito penale è commesso da un soggetto diverso da quello sottoposto a liquidazione giudiziale (amministratori, sindaci ecc.).
Quali sono le pene previste?
Senza tener conto di eventuali aggravanti, il soggetto che commette reato di bancarotta fraudolenta è punito con la reclusione da 3 a 10 anni.