Il carrellista, comunemente conosciuto come “mulettista” è il lavoratore che, adibito alla conduzione dei cosiddetti “muletti” (tecnicamente carrelli elevatori), necessita di una particolare formazione per poter svolgere l’incarico.
La formazione per il carrellista è prevista dalla legislazione vigente e più specificatamente dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, in attuazione dell’Art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/08. Pertanto, il lavoratore adibito alla conduzione dei carrelli elevatori non può svolgere la mansione se non è in possesso della specifica abilitazione. Fatto non assolutamente trascurabile, viste le complicanze (anche penali) che il contravvenire a tale norma comporta. Non dimentichiamoci che la vigente normativa sulla sicurezza considera basilare (come in effetti è) l’avvenuta formazione dei lavoratori e l’aggiornamento della stessa, la cui mancanza nel caso di infortunio o decesso del lavoratore costituisce aggravante in capo al datore di lavoro e ai soggetti depositari delle garanzie di sicurezza nei confronti dei lavoratori stessi.
Cominciamo col dire che un corso carrellisti deve, obbligatoriamente, essere tenuto da un ente formatore riconosciuto dall’Accordo Stato-Regioni citato poc’anzi. Una struttura di questo tipo non solo possiede tutte le caratteristiche previste dalla normativa, ma si assicura che anche i docenti di cui si serve per l’erogazione dei corsi possiedano le caratteristiche specificatamente previste dalla normativa. Tutto questo rappresenta il naturale presupposto per poter essere sicuri di aver ottenuto un attestato valido ai fini giuridici.
Vediamo, brevemente, cosa prevede la legge per quanto riguarda lo svolgimento del corso per muletto: il responsabile del progetto formativo, innanzitutto, che può essere impersonato dal docente stesso. Per verificare l’effettiva partecipazione dei discenti, poi, è necessaria la tenuta di un registro presenze in cui devono essere annotati i nominativi dei partecipanti al corso e l’orario delle lezioni seguite. Il numero dei partecipanti al singolo corso non può superare le 24 unità e durante le prove pratiche deve essere garantito un rapporto docente/allievi di 1:6 (1 docente ogni 6 allievi). Sempre a proposito della prova pratica: deve tenersi presso un’area idonea che per ritenersi tale deve rispettare i dettami dell’allegato I all’onnipresente Accordo Stato-Regioni. Infine, per l’allievo non è possibile totalizzare una percentuale di assenze superiore al 10% dell’intero monte ore, pena l’invalidazione del corso.
Il corso muletto, in realtà definito dalla normativa come “corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo”, varia la sua programmazione in funzione della specifica attrezzatura a cui esso è rivolto. Al modulo giuridico – normativo viene riconosciuto lo status di credito formativo, mentre a cambiare sono i moduli pratici.
Al termine del modulo giuridico normativo è presente una prova di valutazione intermedia, senza il superamento della quale non è possibile accedere al modulo pratico senza la ripetizione delle lezioni. Una volta giunti alla fine del modulo pratico è prevista una verifica finale che consiste nell’esecuzione di due prove, dai contenuti espressamente previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012. Il mancato superamento delle prove comporterà l’obbligo di ripetizione della lezione pratica.
Al termine del corso è redatto un verbale che viene trasmesso alle Regioni e Province Autonome competenti per territorio, al fine di costituire uno specifico registro informatizzato. A questo punto, l’ente di formazione ha l’obbligo di custodire/archiviare la documentazione di ciascun corso e, contestualmente, rilascia il relativo attestato di abilitazione.
La norma sancisce anche quali sono i contenuti minimi dell’attestato:
- il nominativo del soggetto formatore;
- i dati anagrafici del partecipante al corso;
- tipo di corso seguito, indicazione dell’accordo e monte ore frequentato;
- periodo di svolgimento del corso;
- firma del soggetto formatore (può essere incaricato il docente).
Come è ormai prassi consolidata, anche per l’abilitazione alla guida del muletto è previsto l’aggiornamento periodico della formazione, al fine di mantenerne la validità. In questo caso, il rinnovo della formazione ha periodicità quinquennale.