Le multe elevate con autovelox sono tra le più frequenti in Italia, soprattutto negli ultimi anni in cui le amministrazioni, molto spesso, utilizzano questi strumenti per far quadrare i propri bilanci.
La giurisprudenza ha nel corso del tempo individuato alcuni requisiti che gli strumenti di rilevazione devo possedere per poter ritenere legittimi gli accertamenti effettuati attraverso autovelox, tutor e telelaser.
Come vedremo in questo articolo, quando questi requisiti sono assenti è possibile presentare ricorso contro la multa per eccesso di velocità.
Contestare la multa con autovelox per assenza della taratura
La questione circa l’obbligatorietà o meno della taratura dell’autovelox è stata per anni al centro del dibattito giurisprudenziale, fino alla sentenza della Corte Costituzionale 113 del 2015.
Con questa sentenza la Corte ha affermato che:
“Qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione”
Pertanto deve ritenersi necessario procedere alle verifiche di taratura delle apparecchiature utilizzate per la rilevazione della velocità istantanea (Autovelox e Telelaser) e media (Tutor e Vergilius).
Con il decreto il decreto ministeriale 282 del 13 giugno 2017 è stato chiarito che le operazioni di taratura devono essere effettuate non solo al momento della verifica inziale dell’autovelox, ma devono essere ripetute almeno con cadenza annuale.
Il decreto ha inoltre specificato che le operazioni di taratura dell’autovelox devono essere compiute da un soggetto autorizzato al compimento di tali operazioni da un organismo di accreditamento.
Pertanto se la multa è accertata con un autovelox, tutor o telelaser non tarato o il cui certificato di taratura è scaduto è possibile contestare il verbale per ottenerne l’annullamento.
Multa con autovelox annullabile se manca l’omologazione del dispositivo
Anche il tema dell’omologazione degli autovelox è da sempre molto dibattuto ed oggetto di numerosi interventi volti a chiarire la situazione.
Il recente intervento di diversi Giudici di Pace ha chiarito che il codice della strada all’art. 142 richiede ai fini della validità degli accertamenti effettuati con autovelox che il dispositivo sia “debitamente omologato”.
Le stesse sentenze hanno precisato che una rilevazione effettuata per mezzo di dispositivi (autovelox, tutor e telelaser) non omologati è illegittima poiché le risultanze del dispositivo non possono essere ritenute idonee a provare la violazione.
Va detto che la maggioranza degli autovelox utilizzati sul territorio Italiano è priva dell’omologazione, cosi come intesa della norme attualmente in vigore. Infatti tali dispositivi risultano solo approvati mediante una determina dirigenziale, la quale ha il solo scopo di attestare che lo strumento ha i requisiti minimi per essere utilizzato in strada.
Pertanto l’approvazione è cosa diversa dall’omologazione, anche se fino a oggi sulla base di un errata interpretazione normativa i due termini erano considerati sinonimi.
Come chiarito dal Giudice di Pace di Milano, nella recente sentenza depositata in data 11 febbraio 2019, il legislatore non ha utilizzato i termini “approvazione” ed “omologazione” come sinonimi, poiché gli stessi si riferiscono a due procedure diverse tra loro che si concludono con due provvedimenti molto diversi tra loro.
Pertanto, se questa interpretazione sarà confermata, le rilevazioni effettuate con autovelox non omologati, ma solo approvati, sono illegittime e di conseguenza le multe possono essere contestate sulla base di questa motivazione.
In conclusione
Le multe con autovelox possono essere contestate se emesse attraverso dispositivi privi della prescritta omologazione, oppure se tali strumenti non risultano sottoposti alla verifica annuale della taratura.
Il rispetto di questi due elementi piò essere verificato analizzando il verbale relativo all’infrazione il quale deve contenere le indicazioni circa il compimento delle operazioni di taratura e gli estremi del provvedimento con il quale il dispositivo è stato omologato.