Carrelli elevatori, come funziona il patentino

muletto

Il carrello elevatore o muletto è il mezzo ideale per sollevare e spostare merci molto pesanti che si trovano su altri mezzi oppure a terra, da una zona all’altra del magazzino.

Per poterlo utilizzare è necessario superare un esame di abilitazione per ottenere una sorta di patentino che abilita il lavoratore alla guida.

Non stiamo parlando dunque di un normale esame per la patente per il quale è necessario studiare norme e cartelli stradali, ma di un esame che ha l’obiettivo di valutare la capacità di condurre il mezzo.

Gianotti Carrelli, che si occupa di vendita e noleggio muletti Rimini, è molto attento alla formazione del personale.

L’impresa organizza infatti corsi per formare ed informare tutti coloro che hanno la necessità di ottenere per lavoro il patentino per guidare carrelli elevatori.

In questo articolo potrai trovare tutte le informazioni che devi sapere per ottenere questo patentino.

COSA SI INTENDE PER PATENTE PER IL MULETTO

Il patentino per guidare i muletti può essere definito come un attestato che, una volta rilasciato, certifica che quella persona conosce il mezzo ed è in grado di utilizzarlo in totale sicurezza.

Oltre al corso di formazione generica gli operatori che ricoprono la mansione di addetti ala guida di carrelli elevatori e muletti dovranno frequentare anche un corso di formazione specifica.

Questo è previsto dal Testo Unico Sicurezza e dai recenti Accordi tra Stato e Regione: il fatto di definire questo documento come “patentino per il muletto” è a puro titolo semplificativo.

ARGOMENTI E NORMA DI RIFERIMENTO

Gli operatori devono essere formati adeguatamente in modo da poter utilizzare in completa sicurezza i muletti e devono, appunto, avere un attestato di idoneità.

Il datore di lavoro deve provvedere alla formazione dei propri lavoratori e, allo stesso tempo, controllare periodicamente lo stato delle macchine.

Una buona manutenzione è fondamentale.

Occuparsi della formazione e dell’informazione dei propri lavoratori per il datore di lavoro vuol dire fornire un corso di formazione che abbia sia una parte teorica che una pratica.

Nel corse delle lezioni i partecipanti approfondiranno i seguenti argomenti:

  • Utilizzo in sicurezza dei carrelli elevatori
  • Tipologie di carrelli elevatori esistenti (controbilanciati, elettrici a motore ..)
  • Come eseguire in maniera corretta le diverse manovre
  • Conoscenza dei dispositivi di sicurezza come: il lampeggiatore, l’avvisatore acustico di retromarcia, le cinture di sicurezza, il blocco, la chiave, il dispositivo che segnala la presenza di un uomo e così via.

Come avrai capito la formazione sulla sicurezza sul lavoro in questo settore, come anche in altri, assume un ruolo di primaria importanza per cercare di prevenire per quanto possibile eventuali rischi.

I rischi di cui parliamo vedono coinvolti sia le persone che si trovano vicino alla macchina mentre è in funzione che possono essere colpite dal carico, sia gli stessi operatori se si verifica un malfunzionamento dei carrelli elevatori.

Ecco perché il corso per carrellisti e mulettisti dedica molto spazio anche ai dispositivi di sicurezza e alle corrette procedure di utilizzo.

Essendo i carrelli industriali ed i muletti attrezzature da lavoro sono disciplinate dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, precisamente all’articolo 73 del D.Lgs 81/08 riguardante l’Informazione, la formazione e l’addestramento del Titolo III, dedicato all’suo delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Per saperne di più sull’aggiornamento del carrellista o del muletti è necessario consultare il punto 6 dell’Allegato A dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 intitolato: “Durata della validità dell’abilitazione ed aggiornamento”.

Secondo questa norma l’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione previa verifica della partecipazione a corso di aggiornamento.

Il corso di aggiornamento è obbligatorio per integrare la formazione di tutti quei lavoratori che hanno frequentato corsi di durata inferiore a quelli previsti dalla norma prima dell’entrata in vigore dell’accordo Stato-Regioni.