Il codice della strada prevede delle norme molto stringenti in materia di superamento dei limiti di velocità, nello specifico sono previste le seguenti sanzioni:
- Per il superamento di non oltre 10 km/h è prevista una sanzione da 41 a 168 euro
- Per il superamento di 10 km/h e non oltre è prevista una sanzione da 168 a 674 euro
- Per il superamento di oltre 40 km/h e non oltre 60 km/h è prevista una sanzione da 527 a 2.108 euro (con sospensione della patente di guida del conducente da uno a tre mesi)
- Per il superamento di oltre 60 km/h è prevista la sanzione da 821 a 3.287 euro (con sospensione della patente di guida del conducente da sei a dodici mesi).
Tuttavia lo stesso codice all’art. 142 prevede come forma di garanzia degli automobilisti una riduzione da applicare alle rilevazioni effettuate con dispositivi di rilevamento della velocità (autovelox, tutor e telelaser).
Qual è la tolleranza applicabile alle rilevazioni di velocità effettuate con autovelox
L’art. 142 del codice della strada prevede che:
“Nell’impiego di apparecchi automatici per gli accertamenti della velocità deve essere applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale”.
Tale riduzione tiene conto anche della tolleranza strumentale, ovvero è diretta a compensare eventuali errori di taratura dello strumento.
Come rilevato da un autorevole blog con informazioni utili su come contestare una multa, il ministero con la cosiddetta direttiva Minniti (circolare n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017) la tolleranza del 5% non deve essere applicata solo agli autovelox ma a tutte le apparecchiature destinate alla misurazione delle velocità sia istantanea (autovelox e telelaser) sia per rilevatori della velocità media (tutor).
Gli arrotondamenti a seguito dell’applicazione della tolleranza
Le norme del nostro ordinamento non contengono alcun riferimento all’applicazione di eventuali arrotondamenti alla velocità risultante dall’applicazione della tolleranza strumentale.
Quindi se a seguito dell’applicazione della tolleranza si avranno dei decimali questi non potranno essere oggetto di ulteriori arrotondamenti.
Pertanto se il limite di velocità è fissato a 130 km/h e la velocità rilevata è di 149, applicando la riduzione del 5% la velocità finale accertata sarà di 141,55 km/h e dunque verrà applicata la sanzione per aver superato il limite di oltre 10 km/h.
La multa con autovelox è valida anche se il limite è superato di poco
La Corte di Cassazione con la sentenza numero 3781/2018 ha affermato che al netto della tolleranza, pari al 5% con un minimo di 5km/h, basta superare la velocità consentita del minimo per far scattare automaticamente la multa.
Nel caso affrontato dalla Cassazione il superamento del limite di velocità era stato superato di 0,1 km/h al netto dell’applicazione della tolleranza strumentale prevista dall’art. 142 del codice della strada.
In conclusione
Abbiamo visto quali sono le sanzioni previste per il superamento dei limiti di velocità dal codice della strada e quali sono le modalità per l’applicazione della tolleranza prevista a tutela degli automobilisti.
In particolare abbiamo approfondito i seguenti aspetti:
– Quali sono le sanzioni previste per il superamento del limite di velocità previste dall’art. 142 del codice della strada
– Che alle rilevazioni effettuate con autovelox deve essere applicata un riduzione pari al 5% del valore rilevato, con un minimo di 5 km/h
– Che la tolleranza strumentale del 5% non deve essere applicata solo agli autovelox ma a tutte le apparecchiature destinate alla misurazione delle velocità sia istantanea (autovelox e telelaser) sia per rilevatori della velocità media (tutor).
– Che eventuali decimali risultanti dall’applicazione della tolleranza non possono essere oggetto di un ulteriore arrotondamento